IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare,  l'articolo
1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1024  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   del   17   novembre   2003,   relativa   al   riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 5
agosto 2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente  in  data
23 settembre 2021 e 22 settembre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo 24 gennaio  2006,  n.  36,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva  (UE)  2019/1024
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione  del
settore pubblico che ha abrogato la  direttiva  2003/98/CE»  e  nelle
premesse sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «Visto l'articolo 117 della Costituzione»  sono
inserite le seguenti: 
      «Vista la legge 22  aprile  2021,  n.  53  e,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A; 
      Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;»; 
    b) dopo le parole «Vista la direttiva 2003/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al  riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico;» sono inserite  le  seguenti:
«Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga   la   direttiva
95/46/CE;»; 
    c) dopo le parole «Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82;» sono inserite le seguenti: «Vista la legge  3  agosto  2007,  n.
124; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;». 
  2. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole «organismi di diritto pubblico» sono
inserite le seguenti: «e delle imprese pubbliche e private, ai  sensi
di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater»; 
    b) al comma 2 dopo le parole «Parte II, Titolo II,» sono aggiunte
le parole «Capo I e»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il presente  decreto  si  applica  ai  dati  della  ricerca
conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis. 
  2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera
a-bis), il presente decreto disciplina, altresi', il  riutilizzo  dei
documenti nella disponibilita' delle imprese pubbliche: 
    a) attive nei settori di cui agli  articoli  da  115  a  121  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) che agiscono in qualita' di operatori di servizio pubblico  ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    c) che agiscono in qualita' di vettori aerei che assolvono  oneri
di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del  regolamento  (CE)
n. 1008/2008; 
    d) che agiscono in qualita' di armatori comunitari che  assolvono
obblighi  di  servizio  pubblico  ai  sensi   dell'articolo   4   del
regolamento (CEE) n. 3577/1992. 
  2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle
imprese private  di  trasporto  che  sono  soggette  ad  obblighi  di
servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento  (CE)  n.
1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione
ai servizi di pubblico interesse; 
  2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il  riutilizzo
dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE.». 
  3. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi  comprese
le  autorita'  di  sistema  portuale,  le  autorita'   amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e  regolazione,  nonche'  i  loro
consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;»; 
    b) dopo la lettera a) e' inserita la  seguente:  «a-bis)  imprese
pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1,  lettera  t),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»; 
    c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  organismi  di
diritto pubblico: gli organismi definiti  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»; 
    d) alla lettera c) dopo le parole da «dal supporto» sono aggiunte
le seguenti «, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o
audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto»; 
    e) alla lettera c-ter) le parole «68, comma 3, lettera a)»,  sono
sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettera  l-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    f) la lettera c-quater) e' sostituita dalla  seguente  «c-quater)
dati di tipo aperto: dati come definiti  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»; 
    g)  dopo  la  lettera  c-quater)  sono  inserite   le   seguenti:
«c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi
documenti,  rendendoli  non  riconducibili  a  una   persona   fisica
identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a  rendere
anonimi dati personali in modo da impedire o da non  consentire  piu'
l'identificazione dell'interessato; 
    c-sexies)  dati  dinamici:  documenti  informatici,  soggetti  ad
aggiornamenti frequenti o in tempo  reale,  in  particolare  a  causa
della loro volatilita' o rapida obsolescenza; 
    c-septies) dati della  ricerca:  documenti  informatici,  diversi
dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della
ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel  processo
di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di  ricerca  come
necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; 
    c-octies) serie di dati  di  elevato  valore:  documenti  il  cui
riutilizzo e'  associato  a  importanti  benefici  per  la  societa',
l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro  idoneita'  per
la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti
di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei  servizi
e delle applicazioni a  valore  aggiunto  basati  su  tali  serie  di
dati;»; 
    h) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o  giuridiche
di documenti detenuti da: 
        1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico,
per fini commerciali o per fini non commerciali,  diversi  da  quelli
istituzionali per i quali i  documenti  sono  stati  prodotti,  fatta
eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche  amministrazioni,
o  organismi  di  diritto  pubblico,  ovvero  tra  amministrazioni  e
organismi  di  diritto  pubblico,  posto  in  essere   esclusivamente
nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di  cui  sono
titolari; 
        2) imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1,
comma 2-quater, per fini commerciali  o  per  fini  non  commerciali,
diversi da quelli relativi alla fornitura dei  servizi  di  interesse
generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione
per lo  scambio  di  documenti  tra  imprese  pubbliche  e  pubbliche
amministrazioni o organismi  di  diritto  pubblico  posto  in  essere
esclusivamente    nell'ambito    dell'espletamento    dei     compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni;»; 
    i) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
      «f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di
funzioni, procedure,  operazioni  disponibili  al  programmatore,  di
solito raggruppate a formare un insieme di  strumenti  specifici  per
l'espletamento di un determinato compito;»; 
    l) alla lettera g) le parole «dal decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  4,
numero 1, del regolamento UE 2016/679»; 
    m) alla lettera h) le  parole  da  «redatto»  a  «pubblico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ove   possibile   redatto   in   forma
elettronica, compatibile  con  le  licenze  pubbliche  standardizzate
disponibili  online,  nel  quale  sono  definite  le   modalita'   di
riutilizzo in formato digitale dei documenti»; 
    n) dopo la lettera i) sono aggiunte le  seguenti:  «i-bis)  utile
ragionevole  sugli  investimenti:  una  percentuale   della   tariffa
complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare  i  costi
ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il  tasso
di interesse fisso della BCE; 
    i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  dalle
pubbliche amministrazioni e dagli organismi  di  diritto  pubblico  o
dalle imprese pubbliche che detengono i dati.». 
  4. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  l'alinea,  e'  sostituito  dalla  seguente:  «Il
presente decreto non si applica ai seguenti documenti:»; 
    b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) quelli nella disponibilita' di imprese pubbliche: 
        1) prodotti al di  fuori  dell'ambito  della  prestazione  di
servizi di interesse generale; 
        2)  connessi   ad   attivita'   direttamente   esposte   alla
concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;»; 
    c) alla lettera c) le parole da «e di ricerca» a  «universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «secondaria e inferiore e,  nel  caso
di tutti gli altri istituti di istruzione, ai  documenti  diversi  da
quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto »; 
    d) alla lettera d) dopo la parola «biblioteche» sono inserite  le
seguenti: «,comprese quelle universitarie»; 
    e) alla lettera e), le parole «agli articoli 3, 4, 5  e  6  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti:  «alla
legge 3 agosto 2007, n. 124»; 
    f) alla lettera g), dopo le parole «n.  241,»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  ai  sensi  dell'articolo   5-bis   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»; 
    g) la lettera h-quater) e' sostituita dalla seguente: 
      «h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del
regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196 nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso
o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela  della  vita
privata e dell'integrita' degli  individui,  nonche'  alle  parti  di
documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo
e' stato definito per legge incompatibile  con  le  previsioni  delle
suddette disposizioni normative;»; 
    h) dopo la lettera h-quater) sono inserite le seguenti: 
      «h-quinquies) quelli il cui accesso e' escluso o  limitato  per
motivi di  protezione  delle  informazioni  sensibili  relative  alle
infrastrutture  critiche  definite   all'articolo   2   del   decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 61; 
      h-sexies) documenti diversi da quelli di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c-septies), nella disponibilita'  di  organizzazioni
che svolgono attivita' di ricerca e di organizzazioni che  finanziano
la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento  dei
risultati della ricerca.»; 
    i) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico non  possono  esercitare  il  diritto  di  cui  all'articolo
64-quinquies della legge 22 aprile  1941,  n.  633  per  impedire  il
riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo  i  limiti
stabiliti dal presente decreto.». 
  5. All'articolo 4, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: "b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore  di
cui alla legge 22 aprile 1941, n.  633.  Gli  obblighi  previsti  dal
presente decreto legislativo  si  applicano  compatibilmente  con  le
disposizioni  degli  accordi  internazionali  sulla  protezione   dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale  e,  in   particolare,   della
Convenzione di Berna per la  protezione  delle  opere  letterarie  ed
artistiche del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno  1978,
n. 399, dell'Accordo TRIPS sugli aspetti dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale attinenti al commercio  del  1994,  ratificato  e  reso
esecutivo ai sensi della legge  29  dicembre  1994,  n.  747,  e  del
Trattato sul  diritto  d'autore  (WCT),  adottato  a  Ginevra  il  20
dicembre 1996 ed  entrato  in  vigore  per  tutti  gli  Stati  membri
dell'Unione Europea il 14 marzo 2010;». 
  6. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1.  Le  pubbliche
amministrazioni e gli organismi  di  diritto  pubblico  esaminano  le
richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalita' di  cui
al comma 2, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,
prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in  cui  le  richieste
siano numerose o complesse. Di tale proroga e' data comunicazione  al
richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. 
  2.  In  caso  di  decisione  positiva,  i   documenti   sono   resi
disponibili, ove possibile, in forma elettronica  e,  se  necessario,
attraverso una licenza. 
  3. I provvedimenti  di  diniego  sono  motivati  sulla  base  delle
disposizioni del presente decreto. 
  4. Nel caso in cui il riutilizzo e' negato ai  sensi  dell'articolo
3, comma  1,  lettera  h),  per  la  parte  relativa  ai  diritti  di
proprieta'  intellettuale,  le  pubbliche   amministrazioni   o   gli
organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o  giuridica
titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale  il
titolare del dato stesso ha ottenuto il  materiale.  Le  biblioteche,
comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono  tenuti
a fornire la suddetta indicazione. 
  5. In caso di diniego, il richiedente  puo'  esperire  i  mezzi  di
tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge  7  agosto
1990, n. 241. Degli stessi e' data comunicazione al  richiedente  con
il provvedimento di diniego. 
  6.  Le  imprese  pubbliche,  gli   istituti   di   istruzione,   le
organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca,  le  organizzazioni
che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e
7 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  definiscono  i  termini  e  le
modalita' di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.». 
  7. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Le  pubbliche  amministrazioni,
gli organismi di diritto pubblico e le imprese  pubbliche  mettono  a
disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai  rispettivi
metadati, secondo le modalita' e i formati previsti dall'articolo  2,
lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole  tecniche  di  cui
all'articolo 12. 
  2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di  crearne  nuovi  per
soddisfare  la  richiesta,  ne'  l'obbligo  di  fornire  estratti  di
documenti se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che  implicano
attivita'  eccedenti  la   semplice   manipolazione.   Le   pubbliche
amministrazioni e gli organismi di  diritto  pubblico  provvedono  ai
sensi del periodo precedente con provvedimento motivato. 
  3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a  conservare  in  uno
specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. 
  4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto  pubblico
e le imprese pubbliche producono e rendono  disponibili  i  documenti
che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo   secondo   il   principio   dell'apertura   fin    dalla
progettazione e per impostazione predefinita. 
  5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche  amministrazioni
e gli organismi  di  diritto  pubblico  rendono  disponibili  i  dati
dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo  la  raccolta  tramite
API adeguate e, ove possibile, come download in blocco. 
  6. Nei casi in cui l'espletamento dell'attivita' di  cui  al  comma
precedente ecceda le capacita' finanziarie e tecniche delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo  uno
sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili  per  il
riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da
definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti  dati,
tali da non  pregiudicare  indebitamente  lo  sfruttamento  del  loro
potenziale economico e sociale. 
  7. I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese
pubbliche e delle  imprese  private  di  cui  all'articolo  1,  comma
2-quater, resi disponibili per il riutilizzo. 
  8. Le serie di dati di elevato valore, di cui  all'articolo  12-bis
sono messe a disposizione per  il  riutilizzo  in  formato  leggibile
meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download
in blocco. 
  9. Nel caso  in  cui  l'espletamento  dell'attivita'  del  comma  8
coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale,  necessari
per gli scopi delle politiche ambientali e delle  politiche  o  delle
attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente si  applicano
le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.». 
  8. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da «oppure,» fino a «divulgazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fatta  salva  la  possibilita'   di
recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione,  messa  a
disposizione   e   divulgazione   dei    documenti,    nonche'    per
l'anonimizzazione di dati personali o  per  le  misure  adottate  per
proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato »; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3, l'alinea e' sostituito dalla seguente: «Il comma 1
non trova applicazione per:»; 
    d) al comma 3,  alle  lettere  a)  e  b),  la  parola  «alle»  e'
sostituita dalla seguente: «le» e, alla lettera b), la parola  «agli»
e' sostituita dalla seguente: «gli»; 
    e) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le
imprese pubbliche.»; 
    f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis.  Nelle  ipotesi  in  cui  i  soggetti  individuati  nel
precedente comma  3,  lettera  a),  richiedano  il  pagamento  di  un
corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura  e
dall'autorizzazione al  riutilizzo  dei  documenti  in  un  esercizio
contabile non puo' superare i  costi  marginali  del  servizio  reso,
comprendenti  i  costi   di   raccolta,   produzione,   riproduzione,
diffusione, archiviazione dei  dati,  conservazione  e  gestione  dei
diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati  personali  e
delle misure adottate per proteggere le  informazioni  commerciali  a
carattere  riservato,  maggiorati  di  un  utile  ragionevole   sugli
investimenti. 
      3-ter.  L'elenco  delle  pubbliche  amministrazioni   e   degli
organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma  3,  lettera
b), e' definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato  sui  rispettivi  siti
istituzionali.»; 
    g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b)  e  c),  l'importo
totale delle tariffe e' calcolato  in  base  a  parametri  oggettivi,
trasparenti e verificabili ed e' determinato secondo il criterio  del
costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni  di
cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106.»; 
    h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il  totale
delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o  organismo  di
diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo
dei documenti in un esercizio contabile non deve  superare  i  costi,
maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi  alla
raccolta, produzione, riproduzione, diffusione  e  archiviazione  dei
dati e, ove applicabile, di  anonimizzazione  dei  dati  personali  e
delle misure adottate per proteggere le  informazioni  commerciali  a
carattere riservato.»; 
    i) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati; 
    l) al comma 8 le parole «4, 5 e 6» sono sostituite dalla seguente
«precedenti»; 
    m) al comma 9, le parole «ai commi 4 e 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»; 
    n) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
      «9-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito: 
        a) per le serie di dati  di  elevato  valore  secondo  quanto
previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a); 
        b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis. 
      9-ter. Qualora siano applicate tariffe  per  il  riutilizzo  di
documenti, le pubbliche amministrazioni,  gli  organismi  di  diritto
pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo  e
rendono  disponibili   sui   propri   siti   istituzionali,   dandone
comunicazione  all'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,  le   condizioni
applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa  la  base
di calcolo utilizzata per  tali  tariffe  e  gli  elementi  presi  in
considerazione nel calcolo di tali tariffe.». 
  9. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo). -  1.
Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e  le
imprese pubbliche nonche' le imprese private di cui  all'articolo  1,
comma 2-quater, adottano licenze  standard,  disponibili  in  formato
digitale, per il riutilizzo dei propri documenti. 
  2. Il riutilizzo di documenti non e' soggetto a  condizioni,  salvo
che  tali  condizioni  non  siano   obiettive,   proporzionate,   non
discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. 
  3. Se una  pubblica  amministrazione  o  un  organismo  di  diritto
pubblico riutilizza documenti per attivita' commerciali  che  esulano
dall'ambito dei  suoi  compiti  di  servizio  pubblico,  la  messa  a
disposizione  dei  documenti  in  questione  per  tali  attivita'  e'
soggetta alle stesse condizioni e  alle  medesime  tariffe  applicate
agli altri riutilizzatori. 
  4.  Le  condizioni  poste  per  il  riutilizzo  di  documenti   non
comportano discriminazioni  per  categorie  analoghe  di  riutilizzo,
compreso  il  riutilizzo  transfrontaliero,  ne'  possono  costituire
ostacolo alla concorrenza.». 
  10. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili).  -  1.  Le
pubbliche amministrazioni, gli  organismi  di  diritto  pubblico,  le
imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo  1,  comma
2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla  luce  della
strategia nazionale in  materia  di  dati,  pubblicano  e  aggiornano
annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie
di dati detenuti ai fini del  riutilizzo.  Individuano,  inoltre,  le
modalita' per facilitare  la  ricerca,  anche  interlinguistica,  dei
documenti  disponibili  per  il  riutilizzo,  insieme  ai  rispettivi
metadati, ove possibile accessibili on-line e  in  formati  leggibili
meccanicamente. 
  2.  Per  la  ricerca  di  dati  in  formato  aperto,  le  pubbliche
amministrazioni,  gli  organismi  di  diritto  pubblico,  le  imprese
pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater,
utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia
per l'Italia digitale, come punto di  accesso  unico  alle  serie  di
dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono  disponibili
anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
utilizzano le modalita' per facilitare la conservazione dei documenti
disponibili per il riutilizzo secondo quanto  previsto  dall'articolo
44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  11. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Dati della ricerca). - 1. I dati  della  ricerca  sono
riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali  conformemente  a
quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto  della
disciplina sulla protezione  dei  dati  personali,  ove  applicabile,
degli interessi commerciali, nonche' della normativa  in  materia  di
diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e dei diritti di proprieta' industriale  ai  sensi  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
  2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati
siano il risultato di  attivita'  di  ricerca  finanziata  con  fondi
pubblici  e  quando  gli  stessi  dati  siano  resi  pubblici,  anche
attraverso  l'archiviazione  in   una   banca   dati   pubblica,   da
ricercatori, organizzazioni  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  e
organizzazioni che finanziano la  ricerca,  tramite  una  banca  dati
gestita a livello istituzionale o su base tematica. 
  3. I dati della ricerca di cui ai  commi  precedenti  rispettano  i
requisiti  di  reperibilita',  accessibilita',  interoperabilita'   e
riutilizzabilita'.». 
  12. L'articolo 10 e' abrogato. 
  13. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Accordi di esclusiva).- 1. I  documenti  delle  pubbliche
amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico,  delle  imprese
pubbliche e delle  imprese  private  di  cui  all'articolo  1,  comma
2-quater,  possono  essere  riutilizzati  da  tutti   gli   operatori
interessati alle condizioni  previste  dal  presente  decreto,  anche
qualora uno o piu' soggetti stiano gia' procedendo allo  sfruttamento
di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o
gli altri accordi tra i terzi e  le  pubbliche  amministrazioni,  gli
organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso  dei
documenti non stabiliscono diritti esclusivi. 
  2. Se per l'erogazione  di  un  servizio  d'interesse  pubblico  e'
necessario  un  diritto  esclusivo,  la  fondatezza  del  motivo  per
l'attribuzione di tale diritto esclusivo e'  soggetta  a  valutazione
periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono
resi pubblici sul  sito  istituzionale  almeno  due  mesi  prima  che
abbiano effetto. I termini di tali accordi sono  trasparenti  e  sono
resi pubblici sul  sito  istituzionale.  Il  presente  comma  non  si
applica alla digitalizzazione di risorse culturali. 
  3. In deroga al comma  1,  se  il  diritto  esclusivo  riguarda  la
digitalizzazione di risorse culturali, il periodo  di  esclusiva  non
eccede di norma i sette anni. Nel caso in cui tale periodo  ecceda  i
sette anni, la sua durata e' soggetta a riesame nel corso dell'ottavo
anno e, se del caso, successivamente ogni cinque  anni.  Gli  accordi
che concedono diritti di  esclusiva  sono  trasparenti  e  sono  resi
pubblici   online,   fatto   salvo   il   diritto   delle   pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati  di
ricevere, a  titolo  gratuito,  una  copia  delle  risorse  culturali
digitalizzate  come  parte  di  tale  accordo.  Tale  copia  e'  resa
disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. 
  4. Le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto
esclusivo, limitano la disponibilita' di riutilizzo di  documenti  da
parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa  all'accordo,  sono
rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che  le  stesse  abbiano
efficacia. L'effetto di tali disposizioni e' soggetto  a  valutazione
periodica con cadenza almeno triennale. I  termini  definitivi  degli
accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line. 
  5. I diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non  conformi
alle condizioni previste per beneficiare  delle  deroghe  di  cui  ai
commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni  o
da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del  contratto
e comunque il 18 luglio 2043,  ove  la  scadenza  del  contratto  sia
successiva a tale data. 
  6. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi
alle condizioni previste per beneficiare  delle  deroghe  di  cui  ai
commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del
contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto
sia successiva a tale data.». 
  14. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Regole tecniche). - 1. L'Agenzia  per  l'Italia  digitale
adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole  tecniche
per l'attuazione del  presente  decreto  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  In
caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle  Linee  guida,
il soggetto interessato puo' rivolgersi al difensore  civico  per  il
digitale  di  cui  all'articolo  17,  comma  1-quater,   del   Codice
dell'amministrazione digitale e si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.». 
  15. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Serie specifiche di dati di  elevato  valore).  -  1.
Alle specifiche serie di dati di  elevato  valore  individuate  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo  14,  paragrafo  1,  della
direttiva  UE  n.  1024/2019  all'interno  delle  categorie  previste
dall'articolo 13 e  dall'allegato  I  della  medesima  direttiva,  si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: 
      1) gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo  1,
della direttiva  non  prevedano  per  specifiche  serie  di  dati  in
possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa  a
disposizione gratuita,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  14,
paragrafo 3, della direttiva; 
      2)   siano   detenuti   da   biblioteche,    comprese    quelle
universitarie, da musei o da archivi; 
      3) siano detenuti da amministrazioni pubbliche o  organismi  di
diritto pubblico che devono generare  utili  per  coprire  una  parte
sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento  dei  propri  compiti
istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe
un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso  i
suddetti enti possono applicare le tariffe previste  dall'articolo  7
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore  dell'atto
di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi  dell'articolo  14,
paragrafo 1, della direttiva; 
    b) sono rese leggibili meccanicamente; 
    c) sono fornite mediante API; 
    d) sono fornite come download in blocco, se del caso. 
  2. L'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualita'
dei dati di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a),  in  ambito
nazionale raccoglie, produce,  aggiorna,  riproduce  e  diffonde  nel
settore geografico i dati geospaziali. La cessione dei  documenti  di
interesse nazionale all'Istituto da parte degli  altri  organismi  di
diritto  pubblico  e'   finalizzata   all'adempimento   dei   compiti
istituzionali e alla  produzione  dei  documenti  cartografici  dello
Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le societa' private
che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto  devono
fornire  copia  dei  documenti  derivati  che  su  richiesta,  previa
verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici  di
qualita' o alle  specifiche  adottate  dall'Istituto.  I  rilevamenti
eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da  organismi
di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati  all'Istituto
ai fini di un  eventuale  aggiornamento  dei  documenti  cartografici
dello Stato.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 117 Cost: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della  legge
          22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 1.(Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea).- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i
          termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234,  nonche'  secondo  quelli  specifici   dettati   dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              2) direttiva (UE) 2018/1673 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
              3) direttiva (UE) 2018/1808 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
              4)  direttiva  (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
              5) direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
              6) direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
              7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
              8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,    del    19     marzo     2019,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
              9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
              10) direttiva (UE) 2019/713 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
              11) direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              12) direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              13) direttiva (UE) 2019/789 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              14) direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              15) direttiva (UE) 2019/878 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              16) direttiva (UE) 2019/879 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              17) direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              19) direttiva (UE) 2019/884 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
              20) direttiva (UE) 2019/904 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
              21) direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
              24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
              25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
              26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione    2000/642/GAI    del    Consiglio(termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
              27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
              28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
              29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
              30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
              31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
              32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
              33) direttiva (UE)  2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
              34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
              35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              37) direttiva  (UE)  2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
              38) direttiva  (UE)  2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
              39) direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).". 
              La direttiva (UE) 2019/1024 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno
          2019, n. L 172. 
              La direttiva 2003/98/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 novembre  2003,  relativa  al  riutilizzo
          dell'informazione del settore pubblico e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345. 
              Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo  esercizio)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              La legge  7  giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzeta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  11  novembre  2003,  n.   333
          (Attuazione della direttiva  2000/52/CE,  che  modifica  la
          direttiva  80/723/CEE  relativa  alla   trasparenza   delle
          relazioni finanziarie  tra  gli  Stati  membri  e  le  loro
          imprese pubbliche,  nonche'  alla  trasparenza  finanziaria
          all'interno di talune imprese) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276. 
              La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2005)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  24  gennaio   2006,   n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37. 
              La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  13  agosto
          2007, n. 187. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea (INSPIRE) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              Il  decreto  legislativo  18  maggio   2015,   n.   102
          (Attuazione della  direttiva  2013/37/UE  che  modifica  la
          direttiva    2003/98/CE,     relativa     al     riutilizzo
          dell'informazione del settore pubblico) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2015, n. 158. 
              Il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1del citato decreto  legislativo
          24 gennaio  2006,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente decreto legislativo  disciplina  le  modalita'  di
          riutilizzo dei documenti  contenenti  dati  pubblici  nella
          disponibilita'  delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
          organismi di diritto pubblico e delle imprese  pubbliche  e
          private, ai sensi di quanto  previsto  dai  commi  2-ter  e
          2-quater. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di
          diritto pubblico provvedono affinche' i  documenti  cui  si
          applica   il    presente    decreto    legislativo    siano
          riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo
          le modalita'  previste  dal  medesimo  decreto,  inclusi  i
          documenti i cui diritti di  proprieta'  intellettuale  sono
          detenuti   da   biblioteche,   comprese   le    biblioteche
          universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo
          di questi ultimi documenti sia autorizzato  in  conformita'
          alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e
          Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
              2-bis. Il presente decreto si  applica  ai  dati  della
          ricerca conformemente alle condizioni di  cui  all'articolo
          9-bis. 
              2-ter. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  3,
          comma 1, lettera a-bis), il  presente  decreto  disciplina,
          altresi', il riutilizzo dei documenti nella  disponibilita'
          delle imprese pubbliche: 
                a) attive nei settori di cui agli articoli da  115  a
          121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                b) che agiscono in qualita' di operatori di  servizio
          pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.
          1370/2007; 
                c) che agiscono in  qualita'  di  vettori  aerei  che
          assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo
          16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; 
                d) che agiscono in qualita'  di  armatori  comunitari
          che  assolvono  obblighi  di  servizio  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/1992. 
              2-quater. La  disciplina  di  cui  al  comma  2-ter  si
          applica anche alle imprese private di  trasporto  che  sono
          soggette  ad  obblighi  di  servizio  pubblico   ai   sensi
          dell'articolo 16 del regolamento (CE) n.  1008/2008  e,  in
          generale, ai gestori di servizi pubblici  in  relazione  ai
          servizi di pubblico interesse; 
              2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il
          riutilizzo dei documenti ai quali  si  applica  il  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,  di  recepimento  della
          direttiva 2007/2/CE. 
              3. Il presente decreto si  applica  altresi'  quando  i
          documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per  il
          loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni  caso
          assicurata  la  parita'  di   trattamento   tra   tutti   i
          riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11. 
              4.". 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          24 gennaio  2006,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) pubbliche amministrazioni: le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  autorita'  di  sistema
          portuale,  le  autorita'  amministrative  indipendenti   di
          garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro  consorzi
          o associazioni a qualsiasi fine istituiti; 
                a-bis)  imprese  pubbliche:   le   imprese   definite
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   t),   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                b)  organismi  di  diritto  pubblico:  gli  organismi
          definiti all'articolo 3, comma 1, lettera  d)  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico  che
          fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a
          titoli di studio accademici; 
                c) documento: la rappresentazione di  atti,  fatti  e
          dati a prescindere dal supporto,  cartaceo  o  elettronico,
          registrazione sonora,  visiva  o  audiovisiva  o  qualsiasi
          parte di tale contenuto nella disponibilita' della pubblica
          amministrazione o dell'organismo di  diritto  pubblico.  La
          definizione  di  documento  non   comprende   i   programmi
          informatici; 
                c-bis) formato leggibile meccanicamente:  un  formato
          di  file  strutturato  in  modo  tale  da  consentire  alle
          applicazioni  software  di  individuare,   riconoscere   ed
          estrarre facilmente dati specifici, comprese  dichiarazioni
          individuali di fatto e la loro struttura interna; 
                c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
          successive modificazioni; 
                c-quater) dati di tipo  aperto:  dati  come  definiti
          dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  l-ter),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante  a
          rendere anonimi documenti, rendendoli non  riconducibili  a
          una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la
          procedura mirante a rendere anonimi dati personali in  modo
          da impedire o  da  non  consentire  piu'  l'identificazione
          dell'interessato; 
                c-sexies)  dati  dinamici:   documenti   informatici,
          soggetti ad aggiornamenti frequenti o in  tempo  reale,  in
          particolare  a  causa  della  loro  volatilita'  o   rapida
          obsolescenza; 
                c-septies) dati della ricerca: documenti informatici,
          diversi  dalle  pubblicazioni  scientifiche,   raccolti   o
          prodotti nel corso della ricerca scientifica  e  utilizzati
          come  elementi  di  prova  nel  processo  di   ricerca,   o
          comunemente  accettati  nella  comunita'  di  ricerca  come
          necessari per convalidare  le  conclusioni  e  i  risultati
          della ricerca; 
                c-octies) serie di dati di elevato valore:  documenti
          il cui riutilizzo e' associato a importanti benefici per la
          societa', l'ambiente e l'economia, in considerazione  della
          loro idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni  a
          valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonche' del numero
          dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni
          a valore aggiunto basati su tali serie di dati; 
                d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
                e) riutilizzo: l'uso da parte di  persone  fisiche  o
          giuridiche di documenti detenuti da: 
                  1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto
          pubblico, per fini commerciali o per fini non  commerciali,
          diversi da quelli istituzionali per  i  quali  i  documenti
          sono stati prodotti, fatta  eccezione  per  lo  scambio  di
          documenti tra pubbliche  amministrazioni,  o  organismi  di
          diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di
          diritto   pubblico,   posto   in   essere    esclusivamente
          nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali  di
          cui sono titolari; 
                  2) imprese  pubbliche  e  imprese  private  di  cui
          all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o  per
          fini non  commerciali,  diversi  da  quelli  relativi  alla
          fornitura dei servizi di interesse generale per i  quali  i
          documenti sono  stati  prodotti,  fatta  eccezione  per  lo
          scambio di documenti  tra  imprese  pubbliche  e  pubbliche
          amministrazioni o organismi di diritto  pubblico  posto  in
          essere  esclusivamente  nell'ambito  dell'espletamento  dei
          compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni; 
                f) scambio di documenti:  la  cessione  di  documenti
          finalizzata  esclusivamente  all'adempimento   di   compiti
          istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); 
                f-bis) interfaccia tra programmi  applicativi  (API):
          insieme di funzioni, procedure, operazioni  disponibili  al
          programmatore, di solito raggruppate a formare  un  insieme
          di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato
          compito; 
                g) dati personali: i dati definiti tali dall'articolo
          4, numero 1, del regolamento UE 2016/679; 
                h) licenza standard per il riutilizzo: il  contratto,
          o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma
          elettronica,   compatibile   con   le   licenze   pubbliche
          standardizzate disponibili online, nel quale sono  definite
          le  modalita'  di  riutilizzo  in  formato   digitale   dei
          documenti; 
                i) titolare del dato: la pubblica  amministrazione  o
          l'organismo di  diritto  pubblico  che  ha  originariamente
          formato per uso proprio o commissionato ad  altro  soggetto
          pubblico o privato il documento che rappresenta il dato,  o
          che ne ha la disponibilita'. 
                i-bis)  utile  ragionevole  sugli  investimenti:  una
          percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella
          necessaria  per  recuperare  i   costi   ammissibili,   non
          superiore a cinque punti  percentuali  oltre  il  tasso  di
          interesse fisso della BCE; 
                i-ter) terzo: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          diversa dalle pubbliche amministrazioni e  dagli  organismi
          di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono
          i dati.». 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          24 gennaio  2006,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Documenti  esclusi   dall'applicazione   del
          decreto). - 1.  Il  presente  decreto  non  si  applica  ai
          seguenti documenti: 
                a)  quelli  detenuti  per   finalita'   che   esulano
          dall'ambito  dei  compiti  istituzionali   della   pubblica
          amministrazione o dell'organismo  di  diritto  pubblico,  a
          condizione che la portata di detti compiti sia  trasparente
          e soggetta a revisione; 
                a-bis)  quelli  nella   disponibilita'   di   imprese
          pubbliche: 
                  1)  prodotti  al   di   fuori   dell'ambito   della
          prestazione di servizi di interesse generale; 
                  2) connessi ad attivita' direttamente esposte  alla
          concorrenza  e  non  soggette  alle  norme  in  materia  di
          appalti; 
                b) quelli nella  disponibilita'  delle  emittenti  di
          servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da
          altri   organismi   o   loro   societa'   controllate   per
          l'adempimento di un compito di radiodiffusione di  servizio
          pubblico; 
                c)  quelli  nella  disponibilita'  di   istituti   di
          istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti  gli
          altri istituti  di  istruzione,  ai  documenti  diversi  da
          quelli di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  del  presente
          decreto; 
                d) quelli  nella  disponibilita'  di  enti  culturali
          diversi dalle biblioteche, comprese  quelle  universitarie,
          dai musei e dagli archivi; 
                e)  quelli  comunque   nella   disponibilita'   degli
          organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                f); 
                g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo
          24 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  nonche'  ai  sensi
          dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,
          n. 33, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali
          disciplinati dall'articolo  9  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322; 
                h)  quelli  sui  cui  terzi  detengono   diritti   di
          proprieta' intellettuale ai sensi  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633, ovvero diritti di proprieta'  industriale  ai
          sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
                h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici,  il  cui
          accesso e' disciplinato dal Capo V  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241; 
                h-ter) parti di documenti contenenti  solo  logotipi,
          stemmi e distintivi; 
                h-quater) quelli  il  cui  accesso,  ai  sensi  delle
          previsioni  del  regolamento  UE  2016/679  e  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  nonche'  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso  o  limitato,
          ovvero risulti pregiudizievole per  la  tutela  della  vita
          privata e dell'integrita'  degli  individui,  nonche'  alle
          parti  di  documenti  accessibili   che   contengono   dati
          personali il cui riutilizzo e'  stato  definito  per  legge
          incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni
          normative; 
                h-quinquies) quelli  il  cui  accesso  e'  escluso  o
          limitato  per  motivi  di  protezione  delle   informazioni
          sensibili relative alle  infrastrutture  critiche  definite
          all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile  2011,  n.
          61; 
                h-sexies)  documenti  diversi  da   quelli   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   c-septies),   nella
          disponibilita' di organizzazioni che svolgono attivita'  di
          ricerca e di  organizzazioni  che  finanziano  la  ricerca,
          comprese le organizzazioni preposte  al  trasferimento  dei
          risultati della ricerca. 
                1-bis. Le pubbliche amministrazioni e  gli  organismi
          di diritto pubblico non possono esercitare  il  diritto  di
          cui all'articolo 64-quinquies della legge 22  aprile  1941,
          n. 633  per  impedire  il  riutilizzo  di  documenti  o  di
          limitare  il  riutilizzo,  salvo  i  limiti  stabiliti  dal
          presente decreto.". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          24 gennaio  2006,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Norma di salvaguardia). - 1. Sono fatte salve: 
                a) la disciplina sulla protezione dei dati  personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                b)  la  disciplina  sulla  protezione   del   diritto
          d'autore di cui alla legge 22  aprile  1941,  n.  633.  Gli
          obblighi  previsti  dal  presente  decreto  legislativo  si
          applicano compatibilmente con le disposizioni degli accordi
          internazionali sulla protezione dei diritti  di  proprieta'
          intellettuale e, in particolare, della Convenzione di Berna
          per la protezione delle opere letterarie ed artistiche  del
          1886, ratificata ai sensi della legge 20  giugno  1978,  n.
          399,  dell'Accordo  TRIPS  sugli  aspetti  dei  diritti  di
          proprieta' intellettuale attinenti al commercio  del  1994,
          ratificato  e  reso  esecutivo  ai  sensi  della  legge  29
          dicembre 1994, n. 747, e del Trattato sul diritto  d'autore
          (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in
          vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 14
          marzo 2010; 
                c) la disciplina in materia di accesso  ai  documenti
          amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990,
          n. 241; 
                d); 
                e)  le  disposizioni   in   materia   di   proprieta'
          industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
          n. 30; 
                f)». 
              Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
          24 gennaio  2006,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Tariffazione).  -  1.  I  dati   sono   resi
          disponibili gratuitamente, fatta salva la  possibilita'  di
          recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione,
          messa a disposizione e divulgazione dei documenti,  nonche'
          per l'anonimizzazione di dati personali  o  per  le  misure
          adottate  per  proteggere  le  informazioni  commerciali  a
          carattere riservato. 
              2. (abrogato) 
              3. Il comma 1 non trova applicazione per: 
                a) le biblioteche, comprese quelle  universitarie,  i
          musei e gli archivi; 
                b) le pubbliche amministrazioni e  gli  organismi  di
          diritto pubblico che devono generare utili per coprire  una
          parte sostanziale dei costi inerenti allo  svolgimento  dei
          propri compiti di servizio pubblico; 
                c) le imprese pubbliche. 
              3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati  nel
          precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento  di
          un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla
          fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti
          in  un  esercizio  contabile  non  puo'  superare  i  costi
          marginali  del  servizio  reso,  comprendenti  i  costi  di
          raccolta,     produzione,     riproduzione,     diffusione,
          archiviazione  dei  dati,  conservazione  e  gestione   dei
          diritti e, ove applicabile,  di  anonimizzazione  dei  dati
          personali  e  delle  misure  adottate  per  proteggere   le
          informazioni commerciali a carattere riservato,  maggiorati
          di un utile ragionevole sugli investimenti. 
              3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli
          organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3,
          lettera b), e' definito e  aggiornato  periodicamente,  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  ed  e'
          pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. 
              4. Per i casi di cui al  comma  3,  lettere  b)  e  c),
          l'importo totale delle  tariffe  e'  calcolato  in  base  a
          parametri  oggettivi,  trasparenti  e  verificabili  ed  e'
          determinato secondo il criterio  del  costo  marginale  del
          servizio con decreti dei Ministri competenti,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sentita
          l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e  372,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis,  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c),  il
          totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione
          o  organismo  di  diritto  pubblico,  dalla   fornitura   e
          dall'autorizzazione  al  riutilizzo  dei  documenti  in  un
          esercizio contabile non deve superare i  costi,  maggiorati
          di un utile ragionevole sugli investimenti,  relativi  alla
          raccolta,   produzione,    riproduzione,    diffusione    e
          archiviazione   dei   dati   e,   ove    applicabile,    di
          anonimizzazione dei dati personali e delle misure  adottate
          per proteggere  le  informazioni  commerciali  a  carattere
          riservato. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. (abrogato) 
              8.  Gli  introiti  delle  tariffe  di  cui   ai   commi
          precedenti sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnati, ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469,  allo
          stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
              9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed  organismi
          pubblici,  sentita   l'Agenzia   per   l'Italia   digitale,
          determinano, rispettivamente  con  proprie  disposizioni  o
          propri atti deliberativi, gli importi delle  tariffe  e  le
          relative modalita' di versamento, sulla  base  dei  criteri
          indicati ai commi 4 e 4-bis. 
              9-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito: 
                a) per le serie di dati  di  elevato  valore  secondo
          quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a); 
                b) per i  dati  della  ricerca  di  cui  all'articolo
          9-bis. 
              9-ter.  Qualora  siano   applicate   tariffe   per   il
          riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni,  gli
          organismi  di  diritto  pubblico  e  le  imprese  pubbliche
          competenti definiscono in anticipo  e  rendono  disponibili
          sui  propri  siti  istituzionali,   dandone   comunicazione
          all'Agenzia   per   l'Italia   Digitale,   le    condizioni
          applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa
          la base di  calcolo  utilizzata  per  tali  tariffe  e  gli
          elementi  presi  in  considerazione  nel  calcolo  di  tali
          tariffe.". 
              Il  testo   dell'articolo   10   del   citato   decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Riutilizzo di documenti a fini commerciali da
          parte di pubbliche  amministrazioni).-  1.  Lo  scambio  di
          documenti, come definito  dalla  lettera  f)  del  comma  1
          dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo. 
              2.  Nel  caso  in  cui  una  pubblica   amministrazione
          riutilizza, per fini commerciali  che  esulano  dall'ambito
          dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti  propri  o
          di  altra  pubblica  amministrazione,   si   applicano   le
          modalita'  di  riutilizzo  anche  economico  stabilite  nel
          presente decreto.».